la tutela giuridica dei profumi tra creativita e diritto

I profumi accompagnano da secoli la storia dell’industria e della cultura materiale. Dietro ogni fragranza si nasconde un lavoro raffinato, un mix di sensibilità olfattiva, ricerca sulle materie prime e scelte compositive che nulla hanno da invidiare ad altre forme di creazione. Eppure chi opera nel settore sa quanto sia arduo difendere giuridicamente l’essenza di un profumo, ossia la sua firma olfattiva unica, da imitazioni e riproduzioni più o meno fedeli.

A rendere il terreno ancora più scivoloso c’è l’evoluzione degli strumenti di analisi: tecniche come la gas-cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS) consentono di “smontare” una fragranza in tempi rapidi, alimentando il fenomeno dei cosiddetti smell-alike, i profumi similari. È anche per questo che la protezione dei profumi resta uno dei temi più delicati della proprietà industriale.


La natura effimera della fragranza e i limiti della tutela

Il primo ostacolo alla tutela deriva dalla natura stessa della fragranza. L’ordinamento giuridico, sia in Italia che in Europa, è storicamente ancorato a opere percepibili in modo stabile e oggettivo quali testi, immagini o forme. L’odore, invece, è effimero, mutevole, legato alla percezione soggettiva e difficile da determinare in maniera univoca. Ne deriva un problema molto concreto: trasformare una sensazione in un fatto dimostrabile. In tribunale non basta “sentire” una somiglianza, occorre poterla accertare con criteri affidabili. Se due profumi “sembrano uguali”, come dimostrare oggettivamente cosa sia stato copiato?

Per rispondere a questa domanda molti guardano al diritto d’autore come possibile via di protezione. La legge italiana tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo indipendentemente dalla forma di espressione e, in teoria, una fragranza originale potrebbe rientrarvi. Nella pratica, però, la strada si complica perché il diritto d’autore non protegge una “sensazione” in quanto tale, ma un’opera identificabile in modo sufficientemente definito. È qui che il dibattito, in diversi Paesi, ha oscillato: alcune decisioni hanno tentato di riconoscere tutela a specifiche fragranze, ma l’impostazione europea è rimasta restrittiva e, col tempo, si è ulteriormente irrigidita.

Esclusa o quantomeno ridimensionata la strada del diritto d’autore, le imprese puntano su altri strumenti. Il brevetto, per esempio, può coprire procedimenti tecnici o formule ma richiede novità, attività inventiva e una descrizione sufficientemente chiara e completa tale da permettere a un tecnico del settore di attuare l’invenzione. C’è però un rovescio della medaglia: per ottenere la protezione bisogna rendere pubblica la soluzione tecnica e, nel mondo dei profumi, la riservatezza è spesso parte del valore. 
Non stupisce quindi che la brevettazione si veda più di frequente nel caso di nuove molecole odorose o formulazioni con una funzione specifica (per esempio anti-odore), mentre è molto meno comune per la miscela “artistica” ideata come firma olfattiva.


Il segreto industriale come prima linea di difesa

Per superare i limiti sopra menzionati, lo strumento più diffuso rimane il segreto industriale. La composizione del profumo, le proporzioni degli ingredienti e i processi di lavorazione possono essere protetti come informazioni segrete, purché abbiano valore economico e siano sostenute da misure ragionevoli di riservatezza, come previsto dalla normativa europea recepita anche in Italia. In questi casi la tutela non nasce da una registrazione ma da una gestione attenta del know-how, fatta di regole interne, controlli e scelte organizzative coerenti.

Per capire se questa riservatezza è reale conviene spostare lo sguardo da “quanti lo sanno” a “come circola l’informazione” e la domanda che un imprenditore dovrebbe porsi è molto concreta: “Chi ha accesso alla formula completa, dove è conservata e quali controlli impediscono che documenti, file o campioni escano dall’azienda senza autorizzazione?” 
Spesso, infatti, la fragilità non dipende da spionaggio industriale, ma da abitudini quotidiane come accessi troppo ampi, documenti condivisi senza criterio, versioni della formula che circolano più del necessario. Da qui l’importanza di procedure rigorose e di una disciplina contrattuale coerente lungo la filiera. 
Rimane però un limite strutturale: il segreto protegge finché rimane tale e non impedisce a terzi di arrivare, in modo indipendente, a una fragranza simile. 
Una volta che il prodotto è sul mercato, un’azienda deve quindi mettere in conto che possano emergere somiglianze anche in assenza di sottrazione illecita. È proprio per ridurre questo rischio che il segreto funziona meglio quando è inserito in un impianto più ampio di misure organizzative e contrattuali ben presidiate.

A rendere davvero efficace questa protezione entrano poi in gioco gli accordi di riservatezza (NDA) e i contratti lungo la catena di fornitura. Gli NDA vincolano chi accede legittimamente alle informazioni sensibili, dipendenti, fornitori, laboratori, partner, chiarendo che cosa è confidenziale, come può essere utilizzato e quali conseguenze sono previste in caso di violazione. 
Molte aziende scelgono anche contratti di fornitura esclusiva per materie prime chiave: non solo per garantire continuità di approvvigionamento, ma anche per alzare le barriere alla replicabilità del prodotto e rendere più difficile ottenere lo stesso risultato olfattivo.

 

Marchio e design: difendere ciò che il cliente riconosce

Fin qui si è parlato di strumenti che agiscono soprattutto dall’interno, cioè sulla formula e su come l’informazione viene custodita e condivisa. Quando però il profumo entra davvero nel mercato, diventa altrettanto importante proteggere ciò che il consumatore riconosce immediatamente, anche quando l’odore resta difficile da tutelare. In questa prospettiva, marchio e design assumono un ruolo centrale: il marchio difende il nome, i segni distintivi e l’identità complessiva del prodotto, mentre il design tutela la forma del flacone, la confezione e gli elementi estetici. 
In alcuni casi se una forma diventa fortemente riconoscibile e acquisisce capacità distintiva, può persino aspirare a una tutela come marchio tridimensionale.

In questo contesto si sente spesso parlare di “marchi olfattivi”, cioè dell’idea di registrare un odore come segno distintivo. Il punto, però, è che oggi nella prassi dell’EUIPO questi marchi non sono accettabili: non perché un odore sia in astratto “vietato”, ma perché manca un modo di rappresentarlo sul registro con i requisiti richiesti, ossia in maniera chiara, precisa, autosufficiente, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva.

Il famoso caso Sieckmann resta il riferimento inevitabile per capire il perché. In quel procedimento non sono bastati né una descrizione a parole, né la formula chimica, né la produzione di un campione: soluzioni diverse, ma tutte incapaci di fissare il segno in un modo che consenta, senza incertezze, di sapere che cosa è protetto e di verificarlo nel tempo. 
Le linee guida EUIPO riprendono questo ragionamento e aggiungono un punto pratico molto rilevante: la semplice consegna di campioni non è considerata una forma idonea di rappresentazione. In altre parole chi immagina di “registrare un profumo” deve sapere che oggi la domanda rischia di fermarsi già all’ingresso, prima ancora di discutere se l’odore sia davvero distintivo sul mercato.


A questo punto il lettore potrebbe pensare che, se l’odore non si registra, resti ben poco da fare. In realtà accade l’opposto: proprio perché la tutela diretta della fragranza è così difficile, la protezione si sposta sugli strumenti che colpiscono il comportamento di mercato e l’agganciamento commerciale, cioè sul modo in cui il prodotto “somigliante” viene presentato, promosso e venduto.
Non vanno quindi trascurate le norme sulla concorrenza sleale e quelle sulla pubblicità comparativa. Quando un profumo “somigliante” viene commercializzato sfruttando la notorietà altrui o creando confusione nel pubblico, possono configurarsi condotte contrarie alla correttezza professionale. In queste situazioni la partita non si gioca solo sulla sensazione olfattiva ma su elementi oggettivamente dimostrabili: claim che richiamano l’originale; confronti impliciti o espliciti; packaging e presentazione; canali di vendita; comunicazione online. 
E quando questi elementi sono ben tracciati, anche la tutela diventa meno teorica e più concreta.

Come spesso accade in questi ambiti, la protezione dei profumi non si affida a un singolo titolo giuridico, ma a una combinazione di strumenti: segreto industriale, contratti di riservatezza, marchi, design e regole contro gli usi scorretti concorrono a costruire una difesa articolata che funziona quando è pensata prima del lancio, non dopo che l’imitazione è già sugli scaffali.


Ciò nonostante il dibattito resta aperto e non è escluso che in futuro il diritto sviluppi categorie più adatte a riconoscere il valore creativo dell’olfatto. Nel frattempo la scelta più efficace per aziende e startup è trasformare la fragranza in un asset presidiato: accessi controllati, filiera sorvegliata, brand protetto e prove pronte all’occorrenza.

Data

09/02/2026

Categoria

notizia

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