zoom n 6 e possibile brevettare un algoritmo

“ZOOM IP”: una rubrica d’approfondimento sulla Proprietà Intellettuale.
Zoom n.6: è possibile brevettare un algoritmo?


Sì, ma solo se l’algoritmo è parte di una soluzione che produce un effetto tecnico concreto, risolve un problema tecnico e rispetta i requisiti di brevettabilità. Non è sufficiente che sia utile, sofisticato o “intelligente”.


La legge distingue tra algoritmo e invenzione

In Italia e in Europa la normativa esclude espressamente la brevettabilità di metodi matematici e programmi per elaboratore “in quanto tali” (art. 45 c.p.i. e art. 52 CBE). In altre parole: l’esclusione riguarda l’idea astratta o la regola logico-matematica considerata di per sé, non qualsiasi soluzione che “usa software”.

Qui c’è un punto che spesso viene frainteso: l’esclusione non è assoluta perché la Convenzione precisa che vale solo nella misura in cui la domanda riguardi tali oggetti “in quanto tali”. In pratica, una soluzione realizzata tramite software può essere valutata come invenzione quando ciò che viene rivendicato è un contributo tecnico e non una formula o un metodo astratto.

Ma attenzione: se un algoritmo è inserito in un metodo o in un sistema che risolve un problema tecnico specifico, può rientrare nelle invenzioni attuate per mezzo di computer (Computer Implemented Inventions) e quindi, in linea di principio, essere brevettabile. Anche nella prassi italiana ed europea, l’analisi si concentra su questo: conta l’effetto tecnico che va oltre la normale esecuzione di istruzioni da parte di un elaboratore.


Serve un effetto tecnico “ulteriore”

Il principio chiave è l’effetto tecnico ulteriore. Non basta che l’algoritmo elabori dati o renda più efficiente un processo aziendale in senso organizzativo: deve contribuire a un risultato tecnico verificabile.

È utile chiarire anche questo: l’effetto tecnico non deve per forza “toccare” il mondo fisico in senso stretto. Può consistere anche in un miglioramento tecnico interno del sistema informatico, ad esempio nel modo in cui il software gestisce risorse, memoria, tempi di calcolo, throughput, latenza o sicurezza del sistema. Inoltre quando si parla di attività inventiva, ciò che pesa davvero sono le caratteristiche che danno un contributo tecnico: elementi puramente commerciali o organizzativi, da soli, non bastano a sostenere l’inventiva.
Detto in modo concreto: può essere brevettabile un algoritmo che, ad esempio, governi un controllo tecnico di un sistema (veicolo, rete, sensore, apparato industriale) in base a dati misurati, ma difficilmente lo è un algoritmo che implementi mere regole di business (come sconti personalizzati o strategie di vendita). 
Nel primo caso si affronta un problema tecnico; nel secondo si resta nel perimetro di scelte commerciali o gestionali.

Non esiste un elenco esaustivo delle situazioni in cui l’algoritmo è brevettabile. La giurisprudenza dell’EPO e le prassi richiedono che la domanda sia chiara, coerente e descriva con sufficiente dettaglio come il metodo funziona, quali passaggi lo caratterizzano e quale contributo tecnico apporta rispetto allo stato dell’arte.
E qui cade un altro equivoco frequente: per brevettare non serve depositare il codice sorgente. Serve invece una descrizione tecnica abilitante che consenta a un tecnico del ramo di attuare l’invenzione; diagrammi di flusso, schemi a blocchi, esempi di implementazione e parametri rilevanti spesso sono più utili di un listato (che, comunque, non può essere l’unica spiegazione)..


Il software è tutelato anche senza brevetto

Anche quando un algoritmo non è brevettabile, non significa che resti privo di protezione. Il codice che lo implementa è tutelato dal diritto d’autore in quanto opera dell’ingegno (L. 633/1941: in particolare la disciplina sui programmi per elaboratore, artt. 64-bis e seguenti; e direttiva 2009/24/CE). Si protegge quindi la forma espressiva del software, non la logica sottostante. Se un concorrente realizza da zero un codice diverso ma che applica la stessa idea, il copyright può non essere sufficiente a bloccarlo.
Inoltre la logica dell’algoritmo può essere tutelata come segreto industriale, a condizione che resti riservata, che abbia un valore economico e che siano state adottate misure concrete per proteggerla (artt. 98-99 c.p.i.). Contratti di riservatezza, NDA, accessi limitati, gestione dei permessi, logging e tecniche di offuscamento/compartimentazione sono strumenti utili nella strategia di tutela, soprattutto per imprese che offrono servizi SaaS o prodotti digitali..


Focus sull’intelligenza artificiale e machine learning

La brevettabilità si complica ulteriormente quando l’algoritmo riguarda il machine learning. In questi casi, ciò che conta non è “brevettare la rete neurale” come concetto generale, ma rivendicare una soluzione tecnica che impieghi AI/ML per ottenere un risultato tecnico preciso. Le prassi europee ricordano che modelli e algoritmi di AI/ML hanno natura matematica astratta e che l’addestramento, da solo, non li trasforma in invenzioni: quello che fa la differenza è il contributo tecnico dell’applicazione rivendicata.

Non si può brevettare l’IA “in sé”, né una rete neurale generica, ma si può tutelare un metodo che impiega l’IA per raggiungere un risultato tecnico concreto, per esempio l’ottimizzazione della gestione energetica di un impianto industriale o l’elaborazione tecnica di segnali/immagini in modo migliorativo. In ambito medico, invece, serve particolare cautela nella formulazione perché esistono esclusioni specifiche per certi metodi diagnostici: la brevettabilità dipende molto da come viene rivendicato il metodo.
 

Strategie e buone pratiche

Prima di avviare una procedura di deposito è essenziale valutare:

  • se l’algoritmo è integrato in un sistema o metodo che produce un effetto tecnico riconoscibile;
  • se la descrizione dell’invenzione consente a un esperto del settore di riprodurla (anche senza codice sorgente);
  • se l’elemento innovativo riguarda davvero caratteristiche tecniche e non solo regole di business;
  • se esistono forme alternative di protezione (diritto d’autore, segreto industriale, contratti, misure tecniche).

Il brevetto può offrire un vantaggio competitivo forte, ma va scelto con criterio. I tempi e i costi lo rendono adatto quando vi è un’invenzione sostanziale e difendibile. Per molte imprese, la combinazione tra copyright, segreto e contratti resta la strada più pragmatica..

 

 

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Data

26/01/2026

Categoria

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