nuovo regolamento europeo per la tutela di disegni e modelli

Il costante e rapido progresso tecnologico, unito all'ascesa dell'economia digitale, ha reso necessaria un'ampia riforma della normativa europea in materia di protezione dei disegni e modelli industriali. La legislazione vigente, risalente a oltre vent'anni fa, appariva inadeguata a disciplinare le nuove realtà emerse con l'avvento di innovazioni come la stampa 3D, i mondi virtuali, le risorse digitali crittografate e l’intelligenza artificiale.

La Commissione Europea ha quindi approvato la normativa aggiornata in riferimento sia alla Direttiva UE 98/71/CE sulla protezione dei disegni e modelli, che delinea i limiti per la legislazione nazionale degli Stati membri, sia al Regolamento (CE) n. 6/2002 ("RDC") che ha istituito un regime di tutela dei disegni e modelli su scala comunitaria, analogo a quello dei marchi UE, mediante un sistema di registrazione gestito dall'EUIPO. Quest'ultimo ha inoltre creato un sistema di protezione del diritto di disegno o modello comunitario non registrato, diritto che sorge automaticamente rendendo disponibili al pubblico nell'UE prodotti che incorporano il design.


Nuove definizioni e ambiti di tutela

Uno degli aspetti chiave dei perfezionamenti legislativi è l'introduzione di definizioni aggiornate e di portata molto più ampia dei concetti di "disegno" e "prodotto", fulcro dell'intera disciplina. Il termine "disegno" non si limita più a comprendere le caratteristiche visive statiche di un oggetto, come linee, contorni, colori, forme e materiali impiegati, ma si estende fino a includere aspetti dinamici e multimediali quali movimenti, transizioni ed animazioni degli stessi elementi visivi. Viene così superato il tradizionale legame con la fisicità dell'oggetto, abbracciando le più recenti evoluzioni tecnologiche.

Parallelamente, la nozione di "prodotto" si proietta in una dimensione sempre più smaterializzata: oltre agli oggetti fisici dell'industria e dell'artigianato, la nozione si espande per ricomprendere le più svariate realtà immateriali, digitali e virtuali come opere grafiche, loghi, motivi decorativi, interfacce utente, indipendentemente dal fatto che siano incorporate o meno in un supporto fisico tangibile. Vengono inoltre inclusi nella definizione gli "ambienti" virtuali, interni o esterni, derivanti dalla disposizione spaziale di elementi nello spazio digitale.

Questa ampia riformulazione dei concetti cardine della materia permette di estendere l'ambito di operatività della tutela dei disegni e modelli registrati, rendendola finalmente idonea ad abbracciare le nuove frontiere dell'era digitale e multimediale. I titolari potranno così avvalersi di un'efficace protezione anche in contesti quali la stampa 3D, i mondi virtuali del metaverso, gli asset digitali non fungibili (NFT) e qualunque altra espressione creativa di natura informatica o cibernetica.


Armonizzazione e registrazione obbligatoria

Un altro elemento caratterizzante della riforma è lo sforzo di conseguire un maggiore allineamento e armonizzazione tra i regimi nazionali di tutela dei disegni e modelli e quello europeo gestito dall'EUIPO. A tal fine, le proposte vietano espressamente agli Stati membri di accordare una qualche forma di tutela ai disegni non registrati tramite le rispettive legislazioni nazionali. Ciò non pregiudica la possibilità di invocare il diritto di disegno comunitario non registrato disciplinato dal Regolamento UE 6/2002, il quale manterrebbe la sua distinta vigenza nell'ordinamento sovranazionale.

L'obiettivo della Commissione è quello di porre fine alle attuali divergenze interpretative e applicative della nozione di "disegno non registrato" a livello dei singoli Paesi, realizzando in tal modo un'armonizzazione integrale e definitiva sul punto. La conseguenza pratica attesa è quella di semplificare per i titolari il compito di far valere in giudizio i propri diritti di disegno UE non registrato, senza più doversi confrontare con le peculiarità delle specifiche normative dei Paesi in cui la tutela venga richiesta.

Un'ulteriore disposizione mira ad armonizzare il regime di registrazione dei disegni, vietando che divengano oggetto di privativa le riproduzioni di elementi facenti parte del patrimonio culturale nazionale degli Stati membri, quali reperti archeologici, monumenti naturali o culturali. La ratio sottesa è quella di preservare e tutelare il patrimonio artistico identitario dei singoli Paesi.


Maggiore accessibilità e contrasto alla contraffazione

Con l'obiettivo di incentivare e promuovere l'innovazione nel settore del design industriale, in particolar modo da parte di singoli creatori individuali e di piccole e medie imprese, le novità introducono una serie di agevolazioni e semplificazioni nelle procedure di registrazione dei disegni e modelli UE presso l'EUIPO di Alicante.

In primo luogo, viene prevista una sensibile riduzione delle tariffe da corrispondere all'Ufficio per il deposito delle domande di registrazione, al fine di rendere il sistema più accessibile anche a soggetti con minori disponibilità economiche.

Inoltre, i richiedenti potranno avvalersi di un nuovo strumento particolarmente vantaggioso quale la possibilità di presentare domande multiple che includano una pluralità di prodotti anche molto diversi tra loro, senza più la necessità di suddividerli nelle rispettive classi merceologiche della Classificazione di Locarno. Ciò consentirà notevoli risparmi sui costi complessivi delle procedure di registrazione.

Un'ulteriore facilitazione consiste nella possibilità per i titolari di allegare alle domande rappresentazioni video dinamiche o modelli 3D dei propri disegni, recependo le più moderne forme di rappresentazione rese possibili dal progresso tecnologico.

Viene altresì introdotto l'importante strumento, mutuato dalla disciplina dei marchi, che attribuisce al titolare di un disegno o modello registrato il potere di opporsi al transito nell'Unione Europea di merci contraffatte, seppur solo in transito tra Paesi terzi e non destinate all'immissione sul mercato europeo. Tale disposizione rafforza significativamente gli strumenti di contrasto alla circolazione di prodotti che violano disegni e modelli validamente registrati.


Limiti e bilanciamento della tutela

La riforma affronta anche gli aspetti più controversi e delicati legati ai limiti e alle eccezioni da apporre ai diritti privati derivanti dalla registrazione di disegni e modelli, nella prospettiva di un ragionevole bilanciamento con altri interessi pubblici e collettivi.
Viene infatti introdotta un'eccezione che consente l'utilizzo non autorizzato di disegni registrati a scopo di parodia, satira o critica, purché tale utilizzo risulti conforme alle prassi commerciali lecite e di buona fede.

Si conferma poi l'annosa questione relativa alla tutela dei componenti di prodotti complessi impiegati per la riparazione e la manutenzione degli stessi. Qui la riforma ricalca in buona sostanza l'attuale disciplina transitoria, la quale preclude in via generale la possibilità di ottenere la registrazione come disegno o modello tutelato per quei componenti il cui design sia meramente funzionale all'integrazione estetica nel prodotto complesso. Vengono così definiti i c.d. pezzi "must match", progettati esclusivamente al fine di integrarsi perfettamente nel prodotto di cui sono parti componenti.
Fa eccezione il caso in cui il componente presenti esso stesso carattere di novità e individualità, risultando altresì visibile durante il normale utilizzo del prodotto complesso. In tali evenienze, sarà consentita la registrazione del disegno o modello relativo al singolo pezzo di ricambio.

Viene altresì introdotto l'obbligo per il produttore del pezzo di ricambio di indicarne esplicitamente l'identità e l'origine commerciale, in modo da consentire ai consumatori una scelta consapevole e informata tra i diversi prodotti alternativi disponibili per la riparazione del bene complesso.

Per gli Stati membri che attualmente tutelano il design dei pezzi di ricambio attraverso le loro legislazioni nazionali, viene previsto un periodo transitorio di otto anni prima dell'obbligatorio allineamento con la nuova disciplina delineata a livello di Unione. Tale aspetto è da sempre al centro di un acceso dibattito tra le istanze dei produttori dei beni complessi, che mirano a precludersi il monopolio sulla produzione dei pezzi di ricambio, e quelle dei riparatori indipendenti e dei consumatori finali che reclamano la libera circolazione di componenti compatibili a prezzi concorrenziali.


Prospettive future

Nel suo complesso, il corposo pacchetto di riforme mira a modernizzare e adeguare il quadro normativo europeo in materia di tutela dei disegni e modelli industriali, rendendolo finalmente armonico con le nuove realtà scaturite dal progresso tecnologico e dallo sviluppo dell'economia digitale.
Da un lato, le ampie e innovative definizioni dei concetti cardine di "disegno" e "prodotto" aprono le porte alla protezione di creazioni immateriali, virtuali e multimediali, finora escluse dall'ambito applicativo delle norme vigenti. Dall'altro, le misure di semplificazione delle procedure, l'introduzione di agevolazioni economiche e gli strumenti di contrasto alla contraffazione favoriscono e incentivano l'ingresso nel sistema di piccoli operatori e startup innovative.

Ci si attende un profondo e duraturo impatto delle novità sui comportamenti di operatori economici e consumatori in uno dei settori economici più dinamici e strategici per il futuro sviluppo industriale e tecnologico del Vecchio Continente.

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