Nel nostro precedente articolo dedicato all’approvazione del “Design Package europeo” avevamo analizzato l’impianto normativo che avrebbe dato il via alla più importante riforma del diritto dei disegni e modelli industriali nell’Unione Europea degli ultimi vent’anni. Un pacchetto legislativo atteso da tempo e strutturato su due livelli: il Regolamento (UE) 2024/2822, volto a modernizzare il sistema europeo di design registrato, e la Direttiva (UE) 2024/2823, destinata ad armonizzare le normative nazionali dei Paesi membri.
Allora ci muovevamo tra anticipazioni e prospettive. Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad un quadro normativo già operativo: la Fase I della riforma è entrata in vigore il 1° maggio 2025 con modifiche sostanziali già in atto nelle procedure di deposito, nei diritti dei titolari e nella gestione delle registrazioni. E non è finita qui: dal 1° luglio 2026 prenderà avvio la Fase II con l’introduzione delle norme attuative che completeranno la transizione verso un sistema del design pienamente digitale, trasparente e aggiornato alle esigenze del mercato contemporaneo.
In questo aggiornamento analizziamo cosa cambia davvero nella tutela dei disegni e modelli industriali a livello europeo, quali sono le criticità e le opportunità offerte dalla riforma, e cosa aspettarsi con l’arrivo della Fase II.
Il primo cambiamento, forse il più visibile, è linguistico. Termini come disegno comunitario o Regolamento sul design comunitario spariscono definitivamente: da ora in avanti si parlerà di European Union Design (EUD), sia nella forma registrata (REUD) che in quella non registrata (UEUD). Cambia anche il nome del Tribunale competente, ribattezzato EU Design Court e dell’intero corpus normativo, ora denominato European Union Design Regulation (EUDR).
Potrà sembrare un dettaglio formale, ma questa revisione lessicale ha un valore sostanziale perché segna l’adeguamento del settore alla terminologia già consolidata nel sistema dei marchi UE e armonizza il linguaggio normativo con la realtà giuridica e politica dell’Unione.
Oltre alla terminologia, il regolamento ha subito un riordino interno e molti articoli sono stati abrogati, riscritti o ricollocati per creare una struttura più lineare e armonica. Alcuni regolamenti precedenti, come il Reg. CE n. 2246/2002 relativo alle tasse, vengono abrogati e i riferimenti economici aggiornati trovano ora sede nel nuovo EUDR, accentrando in un unico punto le disposizioni economiche.
Anche le regole sulle tariffe e sulla rappresentazione verranno dettagliate nei regolamenti delegati e di esecuzione previsti per la Fase II.
Sotto il profilo finanziario, la riforma introduce un sistema tariffario più razionale ma anche più oneroso rispetto al passato. Da maggio 2025, ogni domanda singola di registrazione comporta il pagamento di 350 euro, tariffa che ora accorpa i precedenti costi di deposito e pubblicazione.
Per ogni disegno aggiuntivo in una domanda multipla si pagheranno 125 euro e, in caso di pubblicazione differita, si aggiungono 40 euro per il primo disegno e 20 euro per ciascuno dei successivi.
I rinnovi diventano più onerosi e progressivi:
Cambiano anche le regole per la decorrenza dei termini: il periodo utile per rinnovare una registrazione viene ora calcolato nei sei mesi che precedono la data effettiva di scadenza (e non più entro la fine del mese). Il periodo di grazia decorre dal giorno successivo alla scadenza e resta pari a sei mesi, con applicazione di un sovrapprezzo.
La logica di questa revisione è chiara: incentivare il mantenimento dei disegni effettivamente rilevanti per il mercato, scoraggiando la mera accumulazione strategica di registrazioni non più importanti. Si tratta di un modello di gestione più dinamico che mira a scoraggiare accumuli difensivi e a mantenere aggiornato il registro.
In parallelo sono stati eliminati alcuni oneri amministrativi legati alla gestione dei diritti, come le tasse per la registrazione di trasferimenti, la cancellazione di licenze, l’ispezione dei fascicoli e il rilascio di copie certificate o non certificate, semplificando così ulteriormente l’accesso e la manutenzione del sistema.
Il passaggio alla procedura telematica integrale è una delle novità più attese: le domande devono ora essere presentate esclusivamente all’EUIPO eliminando la possibilità di utilizzare gli uffici nazionali e non è più ammesso il deposito di campioni fisici. Tutto dovrà avvenire in formato digitale, inclusa la rappresentazione dei disegni, ferma restando la possibilità di dover fornire documentazione in formato cartaceo in specifici casi previsti da norme internazionali, rispecchiando un modello finalmente compatibile con l’era dell’interoperabilità e della velocità operativa.
Altra novità di rilievo è l’eliminazione del requisito dell’unità di classe. Prima della riforma, ogni domanda doveva riguardare prodotti appartenenti alla stessa classe della classificazione di Locarno. Ora, invece, è consentito includere prodotti appartenenti a classi diverse fino a un massimo di cinquanta disegni per domanda purché si indichi chiaramente la sottoclasse per evitare indicazioni generiche e protezioni eccessivamente estese.
Attenzione inoltre al requisito formale: la data di deposito verrà attribuita solo se la tassa viene effettivamente pagata entro un mese dalla presentazione della domanda, condizione che allinea la procedura a quella già in vigore per i marchi UE.
L’idea stessa di cosa sia un “design” cambia: la definizione legale si amplia per comprendere animazioni, movimenti, transizioni, accogliendo così forme digitali in precedenza solo implicitamente tutelate. Anche il concetto di “prodotto” si evolve: include ora opere grafiche, loghi, interfacce utente e altri elementi non fisici, segno evidente dell’apertura al design digitale.
Rientra ora esplicitamente nella tutela la stampa 3D: chi crea, copia o distribuisce un oggetto tramite stampa tridimensionale senza autorizzazione del titolare commette un’infrazione. In altre parole, il design registrato si estende anche ai file digitali e ai mezzi di produzione nella misura in cui l’uso di tali file o strumenti comporti una riproduzione non autorizzata del disegno registrato.
Accanto all’estensione dei diritti, la riforma introduce limiti fondamentali che riequilibrano i rapporti tra titolare e società; tre in particolare meritano attenzione:
Per i titolari di un disegno registrato è adesso possibile utilizzare il simbolo Ⓓ (la lettera D cerchiata) per segnalare la protezione del proprio design. Questa marcatura, nota come "design notice", può fungere da deterrente contro eventuali violazioni e migliorare la consapevolezza del pubblico circa la titolarità del diritto. È però bene precisare che il suo uso è facoltativo e non soggetto a verifica da parte dell’EUIPO.
In caso di uso improprio (ad esempio su un disegno non effettivamente registrato), non sono previste sanzioni dirette da parte dell'Ufficio, ma resta aperta la possibilità di conseguenze legali in altri contesti, soprattutto qualora l’uso induca in errore consumatori o concorrenti configurando ipotesi di concorrenza sleale o pubblicità ingannevole secondo le normative nazionali.
Si tratta quindi di uno strumento di comunicazione pensato per aumentare la consapevolezza e scoraggiare le violazioni.
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Il nuovo simbolo della D cerchiata per indicare un design registrato. |
Un altro pilastro della riforma riguarda le procedure di invalidità. La Fase I ha introdotto modifiche che rafforzano il ruolo dell’EUIPO nelle controversie sui disegni, in particolare attraverso il riconoscimento dell'effetto di giudicato (res iudicata) delle sue decisioni. Ciò significa che una volta che una decisione sull'invalidità è divenuta definitiva, non potrà più essere rimessa in discussione in un altro procedimento tra le stesse parti (art. 52(3) EUDR).
Inoltre, anche i disegni scaduti o per cui è stata presentata rinuncia, possono ora essere oggetto di una richiesta di invalidità purché il richiedente dimostri un "interesse legittimo". Un esempio tipico è il caso in cui il titolare abbia già minacciato un’azione legale o abbia invocato pubblicamente diritti derivanti dal disegno contestato. In questi casi l’interesse del terzo ad ottenere una pronuncia di invalidità resta attuale e giustificato.
Se la Fase I ha avuto il compito di porre le basi del nuovo impianto, la Fase II, attesa a partire dal 1° luglio 2026 salvo modifiche nel calendario legislativo, introdurrà i regolamenti di esecuzione e atti delegati su aspetti cruciali: regole di rappresentazione, numero di viste consentite, requisiti tecnici per i file digitali, nuove cause di rifiuto, procedura di nullità accelerata (il cosiddetto “fast track”).
Tra le novità procedurali attese si segnala anche l’introduzione della possibilità di richiedere la continuazione del procedimento in caso di mancato rispetto di una scadenza: sarà concesso un termine di due mesi per completare l’atto omesso, previo pagamento di una tassa, rendendo il sistema più flessibile.
Di rilievo anche la possibilità prevista di poter modificare o alterare la rappresentazione di un disegno: una richiesta frequente da parte dei professionisti che potrebbe risolvere numerosi problemi pratici in fase di deposito o di enforcement. Tale possibilità, al momento, non è ancora operativa. Comunque la Fase II introdurrà un quadro regolamentare specifico che disciplinerà le modalità con cui tali modifiche potranno essere richieste. La riforma distingue tra modifiche anteriori alla registrazione (modifica della rappresentazione) e alterazioni successive (post-registrazione), entrambe soggette a specifiche condizioni tecniche e regolamentari che saranno definite nei prossimi atti attuativi.
La Fase II non sarà quindi solo una fase tecnica: sarà il momento in cui le intenzioni di riforma diventeranno pienamente operative.
Quella che stiamo vivendo non è semplicemente una revisione normativa, ma un intervento profondo e coraggioso.
Il design inteso nella sua accezione giuridica smette quindi di essere solo forma estetica per diventare linguaggio funzionale, anche digitale, anche dinamico. Tuttavia, proprio perché la materia diventa più tecnica e articolata, aumenta la necessità di un presidio legale attento e aggiornato. Gli studi legali, gli uffici brevetti, le aziende innovative dovranno rivedere regolamenti interni, contratti, strategie di filing e gestione del portafoglio IP.
Il consiglio è uno solo: non aspettate il 2026; la Fase I è già legge e il cambiamento in corso. Prepararsi ora, con rigore e consapevolezza, farà la differenza tra chi subisce le novità e chi saprà farne un vantaggio competitivo.
Data
26/05/2025Categoria
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