Una recente sentenza di agosto della Corte di Bari (n. 10369/2018 R.G.) ha fatto luce su una controversia di lungo corso tra due aziende del settore agricolo, mettendo a fuoco i requisiti di validità dei brevetti per nuove varietà vegetali, comunemente chiamate "privative per varietà vegetali". Quest'ultimo termine indica uno specifico titolo di privativa industriale volto a tutelare le nuove varietà di piante ottenute attraverso attività di creazione.
Tutto ha avuto origine dall'azione di nullità del brevetto italiano n. 1338 per la varietà di uva da tavola denominata 'Sugraone', detenuto dalla statunitense Sun World International LLC.
Sun World è un'azienda agricola specializzata nella creazione di nuove varietà vegetali, tra cui appunto la 'Sugraone': un'uva da tavola senza semi introdotta sul mercato italiano negli anni '80. Nel 1994 l'azienda aveva ottenuto il brevetto per tale varietà.
L'altra protagonista è Gianni Stea Import-Export s.r.l., un'impresa italiana attiva nel commercio di prodotti agricoli. Gianni Stea eccepì la nullità del brevetto 'Sugraone', avendo Sun World già commercializzato quelle uve in Italia prima della domanda di privativa, venendo così meno il requisito di novità richiesto dalla legge.
Nel 2018, Sun World citò in giudizio Gianni Stea per contraffazione del proprio brevetto 'Sugraone', richiedendo un risarcimento danni, un'inibitoria alla commercializzazione e la restituzione dei profitti illeciti. Contestualmente accusò l'azienda italiana di concorrenza sleale e violazione del marchio “Superior Seedless” usato per contraddistinguere l'uva protetta.
Gianni Stea Import-Export s.r.l. replicò chiedendo l'invalidazione del brevetto per carenza di novità e negando la violazione del marchio. Inoltre, chiamò in causa quale terza parte l'Azienda Agricola Miglionico, sua fornitrice di uve, per essere manlevata da eventuali condanne.
Il fulcro della controversia è stato il requisito di novità previsto dall'art. 103 del Codice della Proprietà Industriale per la validità delle privative per varietà vegetali. In estrema sintesi, una varietà è considerata nuova se, al momento del deposito della domanda di brevetto, il suo materiale di propagazione (semi, talee, bulbi o altre parti della pianta utilizzate per la riproduzione) o i prodotti finiti come frutti, ortaggi, cereali ecc. non sono stati previamente commercializzati dall'autore della varietà vegetale, se non entro il c.d. "periodo di grazia".
Questo lasso di tempo, di 1 anno in Italia, 4-6 anni (per alberi/viti) all'estero, consente all'ideatore della nuova varietà vegetale di coltivare e testare la novità in campo, anche a fini commerciali, prima di richiederne la protezione brevettuale. La ratio è permettergli di verificare appieno l'effettiva innovazione, stabilità e omogeneità richieste, prerequisiti per la validità del futuro brevetto.
Dall'istruttoria è emerso che fin dal 1975, ossia ben prima della scadenza del "periodo di grazia", le uve 'Sugraone' venivano coltivate e commercializzate su vasta scala negli USA dalla stessa Sun World, ciò sulla base di report californiani che attestavano centinaia di ettari coltivati a 'Sugraone', quantitativi difficilmente giustificabili come mere prove sperimentali.
L'ampia coltivazione e commercializzazione risalente agli anni '70 ha quindi privato la varietà del requisito di novità richiesto dalla legge al momento del deposito della domanda di brevetto del 14 settembre 1983.
Rigettando le tesi restrittive di Sun World, la Corte ha chiarito che il concetto di "varietà" tutelabile con privativa non comprende solo il materiale di propagazione, ma anche i prodotti finali quali frutti, ortaggi ecc. Un'interpretazione limitata del requisito di novità alla sola previa commercializzazione di semi o talee andrebbe respinta come paradossale e foriera di possibili abusi: qualora si considerasse irrilevante, ai fini della novità, la preliminare vendita dei prodotti derivanti dalla nuova varietà vegetale come frutti o cereali, si giungerebbe a conseguenze distorte e contrarie all'equità.
Secondo questa logica restrittiva, l’ideatore di una varietà vegetale potrebbe sfruttare la novità per anni, commercializzando prodotti come uve o mele, per poi richiedere e ottenere legittimamente la privativa solo in un secondo momento. Ciò creerebbe una scappatoia normativa, consentendo condotte elusive volte a beneficiare economicamente di una nuova varietà ben prima del deposito della domanda di privativa e della verifica dei requisiti.
Per evitare tali pratiche distorsive, la Corte ha rigettato l'interpretazione restrittiva, chiarendo che la novità della varietà tutelabile non può prescindere dall'assenza di previa effettiva commercializzazione di qualunque suo prodotto.
In virtù dell'accertata carenza di novità, il Tribunale ha dichiarato l'invalidità del brevetto 'Sugraone' n.1338 del 1994, respingendo le domande di Sun World per contraffazione, danni e concorrenza sleale verso Gianni Stea.
Sono state ugualmente rigettate le controdeduzioni di quest'ultima su abuso di posizione dominante e la richiesta di dichiarare la carenza di distintività del marchio “Superior Seedless”.
La sentenza fornisce importanti indicazioni a chi opera nel settore delle privative per varietà vegetali. In particolare, mette in guardia i creatori di nuove varietà dai rischi connessi a un'eccessiva o incontrollata commercializzazione del prodotto durante il "periodo di grazia". Un utilizzo commerciale eccessivo, non limitato a mere prove sperimentali in quella fase cruciale potrebbe compromettere irrimediabilmente la novità e quindi la validità del futuro brevetto.
Le aziende dovrebbero quindi prestare la massima attenzione a non eccedere nella diffusione commerciale del prodotto prima del deposito della domanda di brevetto, potendo ciò inficiare il requisito di novità assoluta richiesto dalla legge.
Data
30/08/2024Categoria
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