
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore la 13ª edizione della Classificazione di Nizza (NCL 13-2026), il sistema internazionale utilizzato per organizzare prodotti e servizi nelle 45 classi (34 per i prodotti e 11 per i servizi) ai fini della registrazione dei marchi.
Queste modifiche alla Classificazione non sono un dettaglio formale, ma incidono direttamente sulle classi da selezionare, sulla descrizione corretta dell’attività e, soprattutto, sulla corretta impostazione di ricerche e sorveglianza per intercettare marchi potenzialmente in conflitto.
L’obiettivo della revisione 2026 è rendere la classificazione più coerente con il mercato attuale: è stata aggiornata la terminologia e sono state spostate alcune categorie in modo che risultino più pertinenti.
Il rovescio della medaglia è un rischio operativo tipico delle transizioni: per un periodo dovremo convivere con la presenza di depositi “storici” impostati secondo l’edizione precedente e con depositi “nuovi” impostati secondo la Nizza 2026.
Per approfondire cos’è e come funziona la Classificazione di Nizza, rimandiamo al seguente articolo: “Classificazione di Nizza per la registrazione dei marchi”.
Quando si registra un marchio non si protegge un nome “in astratto”, ma si ottiene tutela in relazione a specifici prodotti e servizi da selezionare nel lungo elenco offerto proprio dalla Classificazione di Nizza. Le classi qui contenute sono la lingua comune che permette agli uffici e al mercato di capire rapidamente l’ambito di protezione; in aggiunta è bene specificare che la tutela sostanziale dipende anche dalla descrizione dei prodotti/servizi rivendicati e dalla coerenza dell’impostazione con l’attività reale dell’impresa.
Le modifiche 2026 vanno lette in questa prospettiva: in molti casi la logica non è più “dove è sempre stato classificato quel bene”, ma “qual è la sua funzione e destinazione d’uso”. Questo approccio riduce alcune incoerenze storiche ma richiede maggiore attenzione nei settori in cui prodotti o servizi cambiano collocazione.
La novità più corposa riguarda occhiali da vista, occhiali da sole e lenti a contatto i quali, a partire dal 2026, rientrano in Classe 10 anziché in Classe 9. La razionalità del cambiamento è legata all’evoluzione delle classi: la Classe 9 è oggi fortemente connotata come classe “tecnologica”, mentre la Classe 10 ricomprende dispositivi e articoli con una funzione tipicamente sanitaria o connessa alla protezione/correzione della vista.
È però importante distinguere le tipologie di prodotti poiché non tutti quelli che “sembrano occhiali” seguono lo stesso percorso: dispositivi come gli smart glasses (occhiali con funzioni elettroniche e digitali) tendono a restare nella logica della Classe 9, mentre articoli con finalità ludica o di travestimento seguono criteri diversi. In fase di deposito, quindi, conta descrivere correttamente funzione e destinazione d’uso, evitando formulazioni generiche.
Impatto pratico: chi deposita nel 2026 un marchio per prodotti eyewear deve verificare che le rivendicazioni siano impostate in Classe 10. Chi svolge ricerche o monitoraggi nel settore dovrà considerare che, per un periodo, marchi “storici” potrebbero risultare ancora in Classe 9, mentre i nuovi depositi compariranno in Classe 10.
Con la Nizza 2026 si consolida il criterio per cui i veicoli di emergenza e soccorso rientrano nella Classe 12. In particolare alcuni mezzi tradizionalmente collegati alla Classe 9 (come autopompe antincendio; unità antincendio nautiche; scialuppe di salvataggio) vengono ricondotti alla Classe 12 dove si collocano i veicoli e gli apparati per il trasporto.
Le ambulanze, invece, erano già classificate in Classe 12 nelle versioni precedenti e restano in tale classe.
Impatto pratico: per chi opera su veicoli speciali (produzione, allestimento, commercializzazione o branding di mezzi di soccorso/antincendio), le nuove domande depositate dal 2026 dovranno rimandare alla collocazione corretta in Classe 12; inoltre in fase di ricerche e sorveglianza può essere utile considerare sia la classificazione “storica” sia quella aggiornata per intercettare depositi rilevanti durante la transizione.
I capi d’abbigliamento con elementi riscaldanti (giacche, guanti, calze riscaldate e simili) vengono ricondotti alla Classe 25 (abbigliamento), invece che alla Classe 11 (apparecchi per riscaldamento). Il criterio è sostanziale: la natura del prodotto resta quella di un indumento e la componente tecnologica non ne cambia la categoria principale.
Impatto pratico: i brand che operano nel segmento “smart clothing” o nell’abbigliamento tecnico dovrebbero valutare attentamente classi e descrizioni per offrire una corretta struttura dell’offerta (capo d’abbigliamento, accessori, eventuale componentistica).
Dal 2026 la classificazione degli oli essenziali viene resa più granulare e orientata allo scopo d’uso: la classe dipenderà dalla finalità e dal contesto d’uso. In particolare gli oli essenziali legati a cosmesi, profumeria e profumazione rientrano tipicamente in Classe 3. È importante notare che la Classe 30 comprende i food flavourings solo “other than essential oils”: quando l’aromatizzante per alimenti o bevande è un olio essenziale, la classificazione rimanda alla Classe 3, non alla Classe 30.
La Nizza 2026 introduce inoltre un chiarimento rilevante sul lato “industriale”: vengono aggiunte voci come “essential oils for use in manufacture” in Classe 1 e alcune sostanze correlate (ad esempio i “terpenes [essential oils]”) risultano trasferite dalla Classe 3 alla Classe 1. Questo rafforza la distinzione tra oli essenziali come prodotti finiti (Classe 3) e oli essenziali/derivati come ingredienti o input di produzione (Classe 1).
Per i casi in cui il posizionamento è legato al benessere/uso terapeutico, la classificazione richiede ancora più attenzione alla descrizione: nella Nizza 2026 compaiono anche voci come “aromatherapy oils” in Classe 5 che possono essere appropriate quando il prodotto è presentato come preparazione a finalità sanitaria/medicale.
In pratica, per chi opera nel wellness e nella vendita online, questa è una delle aree in cui conviene descrivere con precisione l’uso e valutare una copertura articolata evitando automatismi e scegliendo le classi coerenti con il modo in cui il prodotto viene effettivamente commercializzato.
La revisione 2026 rafforza l’impostazione che colloca molti articoli di igiene personale di uso quotidiano nella Classe 21. È utile chiarire che gli spazzolini (anche elettrici) rientrano già nella logica della Classe 21 secondo le indicazioni ufficiali e non rappresentano, di per sé, una novità introdotta nel 2026.
La modifica più significativa nell’area oral care, invece, riguarda i nettalingua (tongue scrapers): nelle edizioni precedenti erano indicati come appartenenti alla Classe 10, mentre nella Nizza 2026 compaiono in Classe 21 coerentemente con la natura di articolo per l’igiene quotidiana.
Nei casi “borderline” (ad esempio dispositivi con funzioni specificamente medico-terapeutiche o destinati a impieghi professionali) resta comunque essenziale descrivere con precisione funzione e destinazione d’uso, perché è la descrizione a guidare la classificazione e la corretta impostazione della tutela.
Un ulteriore affinamento riguarda alcuni servizi tipici dell’ottica: i servizi di vendita al dettaglio, compresi quelli svolti tramite siti web e canali digitali, rientrano nella logica della Classe 35, la quale include espressamente i servizi di “bringing together” di beni per consentire al cliente di visualizzarli e acquistarli (anche tramite websites).
Diversamente, la riparazione e manutenzione degli occhiali ricade nella Classe 37, dove la classificazione riporta voci specifiche come “spectacle repair and maintenance / eyeglass repair and maintenance”.
Sul piano terminologico la Nizza 2026 evidenzia anche un riordino lato Classe 44: la voce “opticians’ services” risulta eliminata (deletion) nelle modifiche della classe, mentre restano nella sfera della Classe 44 servizi chiaramente sanitari come l’optometry.
Per chi opera soprattutto su canali retail ed e-commerce, questa distinzione è cruciale: spesso la tutela del marchio dipende tanto dall’inquadramento corretto dei servizi (vendita e assistenza) quanto dalla classificazione dei prodotti.
La Nizza 2026 aggiorna numerose voci relative a servizi digitali e modelli di business online (inclusi servizi informatici, cloud e servizi commerciali digitali). In molti casi l’impatto principale non è un cambio di classe, ma un’esigenza di maggiore precisione terminologica con effetti sulla qualità della descrizione dei servizi rivendicati.
In linea generale i marchi depositati prima del 2026 restano validi nella loro configurazione originaria: la nuova edizione della Classificazione di Nizza non è una “riclassificazione automatica” che riscrive retroattivamente i titoli esistenti. Ciò che cambia è il contesto: dal 2026 le nuove domande useranno la classificazione aggiornata e, per alcune categorie, questo crea una coesistenza tra vecchie e nuove classi.
Di conseguenza anche quando il marchio pre-2026 rimane formalmente invariato, può diventare opportuno rivedere l’impostazione di nuove domande, estensioni o attività di sorveglianza per mantenere una tutela allineata al modo in cui il mercato deposita e ricerca.
Il caso degli occhiali rende immediato il concetto: per un periodo esisteranno marchi depositati prima del 2026 con occhiali in Classe 9 e marchi depositati dal 2026 con occhiali in Classe 10. In settori come questo, la prassi più prudente è verificare che ricerche e servizi di sorveglianza non si basino su una sola classe “storica” perché ciò può ridurre la capacità di intercettare depositi potenzialmente in conflitto.
Dunque è bene considerare un nuovo approccio che consideri:
Molti portafogli marchi crescono per stratificazione: si parte da un deposito iniziale, poi nuove linee, nuovi canali, nuovi servizi, e spesso un e-commerce che amplia l’offerta reale più rapidamente della documentazione IP. La revisione 2026 renderà più evidente questa distanza tra “ciò che l’impresa fa” e “ciò che il marchio copre”, soprattutto nei settori interessati dai cambi di classe o dai chiarimenti terminologici.
Una verifica mirata è altamente consigliata e permetterà di capire se:
Per imprese e attività che operano nei settori toccati direttamente dalla revisione, il modo più efficace di gestire la transizione non è “aggiustare una classe” al volo, ma fare un controllo mirato del portafoglio marchi e tradurlo in una strategia operativa coerente con ciò che l’azienda vende oggi e con ciò che intende vendere nei prossimi mesi.
Il metodo Innova&Partners affianca i clienti in tre passaggi distinti: prima verifichiamo l’impatto della Nizza 2026 sulle classi e sulle descrizioni già utilizzate individuando dove i cambiamenti di classificazione possono creare aree grigie o lasciare scoperti prodotti/servizi che, nel frattempo, sono diventati centrali per il business.
In seguito impostiamo o correggiamo le nuove domande di marchio e le relative rivendicazioni con un linguaggio aderente alla classificazione vigente e con una struttura pensata per ridurre rilievi formali e massimizzare la portata di tutela.
Infine aggiorniamo l’impostazione delle ricerche e della sorveglianza per intercettare depositi potenzialmente in conflitto anche quando, per effetto della transizione, questi compariranno in classi diverse rispetto a quelle “storiche”.
Una consulenza mirata diventa particolarmente utile nei casi concreti che nel 2026 saranno frequenti: per esempio, per chi opera nell’occhialeria possiamo verificare se e come estendere la sorveglianza includendo la nuova collocazione di classe, evitando che i nuovi depositi passino inosservati; per chi lavora con oli essenziali possiamo mappare l’offerta reale e distinguere correttamente le rivendicazioni in base all’uso (cosmetico, benessere/terapeutico, alimentare come aromatizzanti), così da ottenere una protezione coerente con il posizionamento commerciale; per chi vende soprattutto online possiamo allineare il marchio non solo ai prodotti ma anche ai servizi di vendita e ai modelli distributivi, i quali spesso sono la parte più esposta alla concorrenza.
Allo stesso modo, per linee “smart” o tecniche (abbigliamento riscaldato, oral care, accessori tecnologici), possiamo costruire una strategia di deposito che distingua correttamente tra prodotto finito, accessori e componentistica, evitando buchi di tutela o sovrapposizioni inutili.
Contattaci per una consulenza mirata sulla Nizza 2026: analizzeremo il tuo portafoglio marchi traducendo le modifiche in un piano d’azione concreto (depositi, estensioni, sorveglianza e adeguamento delle rivendicazioni) così da preservare copertura e capacità di difesa anche nella fase di transizione.
Data
12/01/2025Categoria
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