
Luca Ward ci pensava da sette, otto anni. L’uomo che ha prestato la voce a Russell Crowe nel Gladiatore e a Keanu Reeves in Matrix ha raccontato di essersi rivolto al proprio studio legale con poche aspettative, convinto che proteggere una voce fosse impossibile. Nel febbraio 2026 ha invece depositato presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, l’EUIPO, una breve registrazione nella quale pronuncia il proprio nome; a maggio il procedimento ha portato alla registrazione di un marchio sonoro dell’Unione europea, valido anche in Italia.
Nell’intervista rilasciata alla testata Wired ci ha anche scherzato: sperava che qualcuno riuscisse a clonarlo così avrebbe potuto finalmente ritirarsi a vita privata.
Quella che poteva apparire come una provocazione era invece la descrizione esatta del problema.
Da allora la domanda rimbalza tra artisti, cantanti, doppiatori, podcaster e semplici curiosi: registrare la mia voce mi tutela dai cloni e dagli abusi dell'intelligenza artificiale?
La risposta onesta è: un po' sì, ma non nel modo in cui la maggior parte delle persone immagina. E per capire il perché, bisogna partire da un equivoco che i titoli di giornale hanno alimentato con entusiasmo.
Quando la notizia di Ward è circolata, molte testate hanno parlato di voce "brevettata" o "blindata", come se da quel momento nessuno potesse più imitarla. La realtà giuridica è ben più modesta e anche interessante.
Ward non ha ottenuto un diritto esclusivo sul proprio timbro, ha invece registrato un marchio sonoro dell'Unione europea: un file audio preciso, con parole precise, depositato per attività economiche precise; in questo caso la classe che copre doppiaggio, intrattenimento e produzione audiovisiva.
La stessa strada collegata alla tutela contro i deepfake è stata seguita poco dopo da Giusy Ferreri, prima cantante in Europa, la quale ha presentato anch'essa una domanda di marchio sonoro dell'Unione europea con la frase "Sono Giusy Ferreri", depositata in aprile per prodotti e servizi legati alla musica.
In entrambi i casi è importante specificare che il diritto dei marchi non nasce per proteggere le caratteristiche fisiche di una persona, ma nasce per permettere al pubblico di riconoscere chi offre un prodotto o un servizio: un logo, un nome, un jingle funzionano perché indicano una provenienza commerciale. Anche un suono può assolvere questa funzione: una breve melodia, per esempio, può permettere all’ascoltatore di riconoscere la provenienza di un servizio prima ancora che venga pronunciato il nome dell’azienda.
Nell’Unione europea la possibilità di depositare direttamente un file audio ha agevolato la rappresentazione dei marchi sonori, soprattutto di quelli difficili da descrivere mediante notazione musicale; rimane però necessario che il pubblico possa percepirli come indicazioni di origine commerciale.
Questo requisito è stato applicato anche a suoni molto lontani dalla voce umana. Nel caso Ardagh, il Tribunale dell’Unione europea ha confermato il rifiuto di registrare il suono di apertura di una lattina seguito dal rumore dell’effervescenza della bevanda: per i prodotti interessati, quel suono sarebbe stato percepito come una normale conseguenza del loro utilizzo. D’altronde ogni bevanda gassata in lattina produce lo stesso suono all’apertura.
Invece nel caso BVG relativo a una breve melodia per servizi di trasporto, il Tribunale ha annullato il rifiuto dell’EUIPO ritenendo inadeguata la valutazione della capacità distintiva e concedendo infine il marchio sonoro. La brevità della sequenza non impediva, di per sé, che quella fosse ricordata e riconosciuta come marchio.
Per una registrazione vocale il criterio di analisi applicato è lo stesso dei casi sopra menzionati, con una difficoltà ulteriore: nell’intrattenimento la voce è spesso proprio ciò che il pubblico acquista o desidera ascoltare.
Immaginiamo lo scenario che tutti temono: qualcuno usa un software di clonazione vocale, oggi alla portata di chiunque con pochi secondi di audio pulito, e genera una finta pubblicità con una voce identica a quella di Ward che però dice parole completamente diverse dalla frase depositata nel marchio sonoro.
Quel contenuto è un abuso? Quasi certamente sì.
È una violazione del marchio sonoro? Probabilmente no, o almeno non in modo automatico.
Il marchio protegge il segno registrato e, in determinate condizioni, i segni identici o simili usati nel commercio per contraddistinguere prodotti o servizi. Un clone che non pronuncia la frase depositata e viene impiegato in un contesto che non richiama quel segno potrebbe semplicemente non entrare nel perimetro della contraffazione. Per i “marchi rinomati” la tutela può spingersi oltre il rischio di confusione ma resta comunque necessario un collegamento con il segno registrato. Questa è proprio la difficoltà che gli avvocati specialisti in proprietà industriale hanno segnalato fin da subito.
Il dubbio riguarda anzitutto la funzione della voce: se compro un disco o un audiolibro e sento la voce di Giusy Ferreri percepisco quella voce come un marchio, cioè come un'indicazione di chi mi vende il prodotto, oppure come il contenuto stesso di ciò che ho comprato? Nel secondo caso il segno rischia di non svolgere la funzione per cui i marchi esistono. E resta aperto il dubbio se una replica digitale diffusa senza scopo commerciale diretto costituisca "uso nel commercio", requisito normalmente necessario per contestarne l'impiego come contraffazione ai sensi del diritto dei marchi.
Nessun tribunale, in Italia o nell'Unione europea, risulta avere ancora deciso una causa nella quale un marchio sonoro personale sia stato opposto a un clone vocale generato dall'intelligenza artificiale. Dunque lo strumento, per ora, è un'arma mai provata in battaglia; questo però non significa che in Europa manchino del tutto decisioni sui cloni vocali: ad esempio, nell'agosto 2025 il Tribunale di Berlino ha riconosciuto la violazione dei diritti della personalità di Manfred Lehmann, celebre doppiatore tedesco, per l'uso commerciale su YouTube di una voce generata dall'intelligenza artificiale e riconoscibilmente simile alla sua. Il caso non riguardava un marchio, ma conferma che la protezione della persona può intervenire anche quando non viene copiata una registrazione originale.
Perché, pur con tutti i suoi limiti, il marchio offre qualcosa di molto concreto: un diritto registrato con un numero, una data e un certificato. Nella pratica questo può facilitare l'interlocuzione con le piattaforme digitali quando si chiede la rimozione di un contenuto e può dare a una diffida coordinate più precise rispetto al semplice richiamo a princìpi generali. Anche una licenza può essere più semplice da definire quando esiste un segno registrato e identificabile da concedere; non è una garanzia di successo ma è una leva ulteriore.
Tale ragionamento ha guidato anche l'attore americano Matthew McConaughey che negli Stati Uniti ha costruito un portafoglio di otto marchi comprensivo del celebre "Alright, alright, alright": una battuta pronunciata nel film del 1993 Dazed and Confused (uscito in Italia come La vita è un sogno) e rimasta così strettamente associata all'attore da diventare un suo riconoscibile tormentone.
È lo stesso ragionamento che ha convinto Taylor Swift, la quale nell'aprile 2026 ha depositato due clip promozionali ("Hey, it's Taylor" e "Hey, it's Taylor Swift") insieme a un'immagine di scena dell'Eras Tour, la tournée dedicata alle diverse fasi della sua carriera musicale. Anche qui si noti la precisione chirurgica: non "la voce di Taylor Swift" ma due registrazioni determinate, pronunciate in spot per il suo album, depositate per servizi specifici.
La tendenza è proseguita nel giugno 2026 quando Lionel Richie ha depositato quattro domande di marchio sonoro, tra cui quella relativa alla frase parlata "Easy like Sunday morning". Pochi giorni dopo è toccato ai Backstreet Boys, il gruppo pop vocale americano, con "Hi, we're the Backstreet Boys".
Insomma, più che provare un rapporto diretto di imitazione tra le diverse iniziative, la successione dei depositi mostra una crescente corsa alla registrazione dell'identità: una corsa pionieristica che mescola strategie sensate e gesti soprattutto simbolici.
Anche il confronto con le iniziative italiane richiede attenzione: per esempio il caso di Raoul Bova aiuta a distinguere le due questioni. Dopo la diffusione dei suoi messaggi vocali privati diventati virali nell'estate 2025, l'attore ha depositato marchi sulle espressioni che ne erano tratte. Si tratta però di marchi denominativi, cioè parole: servono a controllare lo sfruttamento commerciale di frasi diventate tormentone e non a proteggere il timbro vocale dell’attore.
La stampa ha raccontato le due operazioni come se fossero la stessa cosa, ma giuridicamente non lo sono affatto.
Ed eccoci al punto che l'ossessione per il marchio rischia di far dimenticare: una voce non registrata non è una voce indifesa.
Ad oggi in Italia non esiste una norma che istituisca un autonomo "diritto alla voce", ma dottrina e giurisprudenza riconducono da tempo i tratti riconoscibili della persona (e la voce lo è quanto il volto) ai diritti della personalità attraverso l'interpretazione estensiva delle norme sull'immagine e sull'identità personale.
Se un clone vocale fa credere al pubblico che un artista approvi un prodotto o pronunci parole mai dette possono entrare in gioco, secondo le circostanze, la tutela dell'identità personale, il risarcimento del danno, la concorrenza sleale e le norme sulle pratiche commerciali ingannevoli.
Dal 2025 esiste inoltre un rimedio penale specifico: il nuovo articolo 612-quater del codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, senza consenso, diffonde immagini, video o voci falsificati o alterati mediante intelligenza artificiale, idonei a ingannare sulla loro genuinità, causando alla persona un danno ingiusto.
Non ogni imitazione vocale costituisce dunque automaticamente reato, ma la norma può applicarsi proprio ad alcuni degli abusi più gravi descritti in questo articolo.
Il quadro, tuttavia, è in movimento e il disegno di legge S.1644 propone di riconoscere espressamente a ogni persona un diritto esclusivo sul proprio nome, sulla propria immagine, sulla voce e sull'identità sonora, anche quando siano riprodotti o modificati mediante intelligenza artificiale. Il testo è ancora all'esame del Senato e non costituisce diritto vigente. Altre proposte parlamentari, tra cui C.2580 e C.2927, affrontano in modo analogo la diffusione non autorizzata di immagini e voci sintetiche.
Un esempio del ricorso ai diritti della personalità viene dall’India dove il tribunale di Bombay ha concesso tutela cautelare al cantante Arijit Singh contro lo sfruttamento non autorizzato della sua identità, inclusa la voce, attraverso strumenti d’intelligenza artificiale. Il provvedimento non era fondato sulla registrazione di un marchio sonoro e, pur appartenendo a un ordinamento diverso, il caso aiuta a distinguere la protezione della persona dalla protezione di un segno utilizzato sul mercato: sono rimedi con presupposti differenti che possono talvolta concorrere contro la medesima condotta.
Il diritto d’autore e i diritti connessi tutelano, secondo le rispettive condizioni, opere, interpretazioni e registrazioni esistenti; la loro applicazione nei confronti di un abuso vocale dipende anche dal materiale effettivamente utilizzato: la copia di una registrazione e la produzione di un nuovo audio che imita un timbro non sono operazioni equivalenti sul piano giuridico.
A queste valutazioni si aggiungono quelle sui dati personali: un campione vocale riferibile a una persona identificata o identificabile rientra nel GDPR, mentre la qualificazione come dato biometrico richiede uno specifico trattamento tecnico che ne consenta o confermi l’identificazione univoca. Il fatto che un contenuto sia accessibile online non risolve, da solo, le questioni relative alla liceità del suo successivo impiego.
Gli obblighi europei sulla trasparenza dei contenuti sintetici intervengono su un aspetto ancora diverso: l’AI Act prevede, per i soggetti e gli utilizzi contemplati, la marcatura degli audio artificiali in formato leggibile dalle macchine e la dichiarazione della natura artificiale dei deepfake.
Queste misure servono a rendere riconoscibile la manipolazione; non autorizzano l’impiego della voce altrui e non eliminano gli altri diritti applicabili.
Torniamo alla domanda di partenza: registrare la propria voce come marchio tutela dai cloni e dagli abusi dell’intelligenza artificiale?
Se per tutela si intende uno scudo che impedisca a chiunque di clonare il proprio timbro, la risposta è no e chi promette il contrario vende un'illusione.
Se invece si intende un tassello dentro una strategia più ampia, la risposta è sì ma a certe condizioni.
La prima condizione è avere qualcosa che assomigli davvero a un marchio, non "la mia voce" in astratto ma una formula parlata riconoscibile usata con costanza per presentare al pubblico la propria attività: per esempio la frase di apertura di un podcast, la sigla vocale di un canale, un annuncio ricorrente.
La seconda condizione è documentare l'uso nel tempo: registrazioni datate, materiali promozionali, archivi perché un marchio sonoro vive se si può dimostrare che il pubblico lo associa a chi lo ha depositato.
La terza, forse la più trascurata, riguarda i contratti. Per chi lavora con la voce, oggi la partita vera si gioca nelle licenze: stabilire se una registrazione possa essere usata per addestrare modelli, per quanto tempo, in quali lingue e canali, con quali controlli sui risultati e quali procedure di rimozione. Una clausola generica sull' "utilizzo digitale" scritta prima dell'era generativa non regge il confronto con ciò che i sistemi attuali possono fare. E quando l'abuso arriva comunque, conta la rapidità: conservare gli indirizzi, i metadati, le prove, e muoversi su tutti i fronti insieme, dal marchio ai diritti della personalità alle procedure di segnalazione delle piattaforme.
Ward, in fondo, lo ha capito meglio dei suoi imitatori: il suo deposito non era il tentativo di mettere la voce in cassaforte, bensì un segnale rivolto al mercato e alle istituzioni; un modo per richiamare l’attenzione sull’identità vocale, patrimonio professionale che come tale va trattato.
Data
18/09/2026Categoria
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