testarossa vive ferrari difende l uso effettivo del marchio

La storia del nome più iconico di Maranello torna in pista grazie alla decisione del Tribunale UE che ha annullato la revoca EUIPO e ridefinito l’“uso effettivo” del marchio in Europa. Una lezione sul valore dell’heritage commerciale.

 

In breve:
il 2 luglio 2025 il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione di revoca dell’EUIPO nel caso TESTAROSSA (T-1103/23 e T-1104/23), confermando che l’“uso effettivo” di un marchio può vivere anche senza nuove immatricolazioni. Nel periodo rilevante 7 settembre 2010 – 6 settembre 2015, vendite attraverso concessionari autorizzati, il programma Ferrari Classiche di certificazione e l’impiego del segno su ricambi e accessori hanno mantenuto l’identità di origine in classe 12. Per i modellini in classe 28, la dicitura “Prodotto ufficiale su licenza Ferrari” ha fatto percepire al pubblico un chiaro collegamento economico con il titolare. Non semplice nostalgia, dunque, ma una filiera post-vendita e di licensing capace di integrare uso effettivo ai fini del diritto dei marchi. La lezione per i brand storici è netta: rete ufficiale, certificazioni, ricambi originali e licenze coerenti compongono un ecosistema che preserva la distintività e tiene il marchio in pista, anche quando la produzione si ferma.

 

 

Chiudi gli occhi. Pensa a una linea che taglia l'aria come una lama, a quel rombo che è entrato nella storia, al rosso che non è solo un colore ma un'emozione. Pensa alla Ferrari Testarossa: un nome che non ha bisogno di spiegazioni, un’icona prodotta tra il 1984 e il 1996, una firma lasciata sull’asfalto della storia. Ma cosa succede quando un nome leggendario smette di vestire auto nuove e sopravvive solo nell'usato di lusso, nei ricambi certificati e nei modellini da collezione? È ancora “uso effettivo” del marchio o solo nostalgia sotto teca?

La risposta è arrivata il 2 luglio 2025 dal Tribunale dell'Unione Europea, netta come una staccata in curva: TESTAROSSA vive e corre ancora. Due sentenze gemelle (T-1103/23 e T-1104/23) hanno ribaltato anni di battaglie legali stabilendo che l'uso effettivo di un marchio non richiede per forza nuove produzioni, ma un legame vivo e commerciale che preservi l'identità di origine
Una lezione per tutti i marchi storici, dal lusso all'automotive.
 

La battaglia per un nome che vale oro

Il marchio denominativo TESTAROSSA era stato registrato a livello internazionale nel 2006 designando l'UE per automobili e relative parti e accessori (classe 12), mentre la produzione delle iconiche vetture si era interrotta già nel 1996. Fiutando l’occasione, il 7 settembre 2015 l’imprenditore tedesco Kurt Hesse presentò all’EUIPO una domanda di decadenza per non uso contro la registrazione internazionale “TESTAROSSA”. Il periodo di riferimento indicato per verificare l’uso effettivo era il quinquennio 2010-2015.
La Divisione Annullamenti, con decisione del 16 dicembre 2016, accolse la domanda solo in parte: revocò la registrazione, con effetto da quella data, per “veicoli; apparati di locomozione per terra, aria o acqua; veicoli a motore terrestri; parti di struttura e di ricambio, componenti e accessori compresi in questa classe; freni; motori; pneumatici per veicoli a motore terrestri; biciclette; motocicli; furgoni e camion”, confermando invece la protezione per “automobili”.

Nel febbraio 2017 seguirono due appelli distinti nello stesso procedimento: Hesse (13 febbraio) impugnò il mantenimento per “automobili” e Ferrari (14 febbraio) impugnò la revoca per “parti e accessori”. I ricorsi furono poi riuniti davanti alla Commissione di ricorso dell’EUIPO.

In un procedimento distinto, promosso da un diverso istante e riferito alla classe 28 (modellini/giocattolo), furono contestati gli usi del marchio per prodotti diversi dalle automobili. Questo secondo filone seguì un iter autonomo rispetto a quello sulla classe 12 e sfociò in un diverso giudizio.
 

Ma la corsa non si ferma. 

La Commissione di ricorso dell’EUIPO nel 2023 revoca la protezione del marchio per tutti i prodotti della classe 12. Non è la cancellazione dell’intera registrazione, ma la perdita della tutela limitatamente a quella classe. Ferrari impugna la decisione e fornisce un dossier probatorio meticoloso per dimostrare il proprio coinvolgimento attivo nella vita commerciale del marchio, anche in assenza di nuovi modelli. Nei documenti vengono presentati certificati di autenticità, vendite attraverso dealer autorizzati e programmi di certificazione Ferrari Classiche.
All'udienza del 12 dicembre 2024, gli avvocati di Maranello dipingono quindi un quadro diverso: il marchio non dorme, lavora.


Il Tribunale UE si pronuncia: annullata la decisione di revoca, il marchio è vivo

Il Tribunale ribalta l’esito del procedimento amministrativo: viene annullata la decisione di revoca della Commissione di ricorso, il marchio sopravvive e le spese processuali sono poste a carico dell’EUIPO e di Kurt Hesse, autore della richiesta di decadenza.

Alla base della decisione c’è una valutazione puntuale dell’uso effettivo del marchio TESTAROSSA nel quinquennio contestato. Secondo il Tribunale non conta solo se siano state vendute nuove auto, ma in che modo il marchio sia rimasto attivo sul mercato: attraverso quali soggetti, con quali strumenti e in quali contesti. Se le vendite avvengono tramite concessionari autorizzati, se esiste un sistema di certificazione ufficiale (come Ferrari Classiche), se i documenti comprovano il legame commerciale tra rivenditori e casa madre, allora ci si trova di fronte a un uso effettivo riconoscibile come tale anche in assenza di produzione corrente. Qui assume rilievo un consenso del titolare desumibile da condotte e prassi consolidate del settore: non una tolleranza passiva, ma una partecipazione riconoscibile alla vita commerciale del segno. 


Ferrari ha quindi partecipato in modo attivo alla vita commerciale del marchio soprattutto attraverso il programma “Ferrari Classiche”: un servizio di certificazione che attesta l’autenticità del veicolo, verifica l’originalità dei suoi componenti principali e contribuisce ad accrescerne il valore di mercato. Le fatture emesse da Ferrari e depositate negli atti dimostrano l’erogazione del servizio di certificazione in diversi Paesi europei – tra cui Italia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito – a conferma di un’attività strutturata e redditizia capace di mantenere vivo il legame economico tra marchio e prodotto.

A sostegno, il Tribunale richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 ottobre 2020 (cause C-720/18 e C-721/18), la quale afferma che l’uso di un marchio per servizi direttamente collegati a beni già immessi sul mercato può costituire uso effettivo. È qui che si gioca il vero punto della vicenda: Ferrari non ha mai smesso di “usare” il marchio TESTAROSSA, ne ha solo trasformato le modalità adattandole alla natura del mercato e al ciclo di vita del prodotto.
 

Ricambi e accessori: quando il dettaglio fa la differenza

Il Tribunale dedica particolare attenzione anche ai componenti e accessori, un ambito spesso trascurato ma determinante per i marchi legati a prodotti non più in produzione. Nel suo esame, il Tribunale rileva un trattamento contraddittorio delle prove da parte della Commissione di ricorso dell’EUIPO: in un ricorso alcuni documenti di Ferrari vengono dichiarati inammissibili, mentre nell’altro, atti della stessa natura vengono esaminati nel merito senza spiegare il diverso trattamento.
Una disparità che il Tribunale giudica ingiustificata e che lo porta ad esaminare direttamente il materiale probatorio presentato da Ferrari verificandone portata, collegamento con il titolare e rilevanza per componenti e accessori. 

Dai documenti risulta che la società “Maranello”, distributore autorizzato della rete ufficiale, dichiara di detenere i diritti esclusivi di distribuzione globale dei ricambi originali per le Ferrari prodotte prima del 1995. Le evidenze includono fatture di rivenditori autorizzati relative a parti e accessori per Testarossa —in alcuni casi con indicazione espressa del segno— insieme alla documentazione del servizio di certificazione che accerta l’autenticità del veicolo e la provenienza dei suoi componenti principali.


In un settore dove l’originalità incide sul valore economico e collezionistico, questo uso non è secondario ma rappresenta un prolungamento della vita del marchio sul mercato. Il Tribunale richiama la giurisprudenza del 2020: l’utilizzo del segno su parti che costituiscono elementi integranti del prodotto può configurare uso effettivo anche per il bene nel suo complesso. Un principio che, in questo caso, protegge un marchio iconico dalla decadenza e ne riconosce la continuità attraverso la filiera post-vendita.
 

Modellini con licenza: quando il giocattolo diventa business

Nella causa parallela T-1104/23, discussa anch’essa il 2 luglio 2025, il Tribunale si è concentrato sull’uso del marchio TESTAROSSA per modellini giocattolo in scala (classe 28) realizzati e commercializzati su licenza e accompagnati dalla dicitura “Prodotto ufficiale su licenza Ferrari”.

L’EUIPO aveva contestato la sufficienza e la rilevanza delle prove d’uso per la classe 28, sostenendo che i materiali prodotti (confezioni, cataloghi, immagini dei modellini e pagine web) non dimostravano in modo serio l’impiego del segno nel periodo e nel territorio pertinenti, né chiarivano se l’uso fosse riferibile al titolare. Riesaminando il materiale prodotto, il Tribunale ha ritenuto che la dicitura “Prodotto ufficiale su licenza Ferrari” apposta su confezioni e materiali dei modellini, non svolgesse una mera funzione descrittiva: per il pubblico questa indicava direttamente un rapporto economico con il titolare e quindi un uso effettivo del segno in classe 28. Di conseguenza, tale impiego costituiva uso effettivo giuridicamente rilevante, sufficiente a mantenere la tutela e a confermare la funzione distintiva del segno anche al di fuori del mercato automobilistico.
 

La lezione per chi gestisce l'heritage

La vicenda TESTAROSSA non è solo una disputa sul passato, è un manuale pratico per chi gestisce marchi storici e vuole garantirne la sopravvivenza nel tempo.
Ecco cosa ci insegna in concreto: 

  • La strategia deve essere olistica: la vittoria di Ferrari non si basa su un singolo elemento, ma su un ecosistema di attività coordinate quali la gestione della rete di vendita dell'usato; i servizi di certificazione; la distribuzione di ricambi originali e una politica di licensing mirata.
     
  • La prova è tutto: Ferrari ha vinto perché ha documentato ogni passaggio con un dossier probatorio puntuale e professionale. Fatture, screenshot di siti web, contratti di distribuzione e certificati sono stati le munizioni di questa battaglia.
     
  • Il mercato detta le regole: il Tribunale ha tenuto in altissima considerazione le "pratiche del settore economico di riferimento". In un mercato come quello delle auto d’epoca di alta gamma, il valore non risiede solo nel nuovo ma nella storia, nell'autenticità e nella continuità. Il Tribunale UE ha riconosciuto che, in questo segmento ad alto valore collezionistico, la vendita attraverso canali ufficiali e la certificazione di autenticità non sono dettagli, ma elementi essenziali del modello di business.


Il futuro corre su strade già percorse

La sentenza del 2 luglio 2025 non salva solo un marchio ma ridefinisce il concetto di uso effettivo nell'era post-produttiva. In un mondo dove l'heritage vale quanto l'innovazione, dove il vintage certificato può costare più del nuovo, il diritto si adegua.
TESTAROSSA continuerà a correre non solo nei garage certificati, nelle aste internazionali o nei sogni dei collezionisti, ma anche sulle strade del futuro.

E qui il recente colpo di scena! Il 9 settembre 2025, a poco più di due mesi dalla pronuncia del Tribunale dell’Unione Europea, Ferrari ha presentato ufficialmente la nuova 849 Testarossa: una supercar ibrida da 1.050 cavalli, spinta da un V8 biturbo da 4.0 litri abbinato a tre motori elettrici. Il nome è tornato con orgoglio su un modello di serie destinato a segnare una nuova epoca.


Coincidenza? O una mossa perfettamente orchestrata per legare, in modo ancora più saldo, tutela legale e rilancio commerciale del marchio? 
La risposta non è univoca ma una cosa è certa: TESTAROSSA non è più soltanto memoria protetta, è presente industriale e futuro in accelerazione.
Il Tribunale UE ha riconosciuto che un marchio non ha bisogno di fabbricare per esistere e quando torna anche a farlo, con il peso della sua storia e la spinta dell’innovazione, allora la corsa riprende con una nuova potenza. La sentenza dimostra che il diritto dei marchi non è una gara di velocità ma di visione. E che, se la memoria ha il supporto delle prove, può correre ancora più forte di prima!

Data

16/09/2025

Categoria

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