
Sì, a condizione che il segno sia distintivo e non in conflitto con diritti anteriori, e che il richiedente sia una persona fisica o giuridica.
Negli ultimi anni si è diffuso l’uso di software d’intelligenza artificiale per creare loghi e identità visive di prodotto o azienda e la tentazione di usare uno di questi contenuti come marchio è forte: è veloce, economico e visivamente accattivante. Ma chi intende proteggere legalmente un segno generato da IA deve sapere che le regole non sono (ancora) cambiate: il diritto dei marchi resta ancorato a principi tradizionali. E il fatto che un contenuto sia stato creato da un sistema automatico può, in certi casi, complicare le cose.
Per la legge italiana ed europea, un marchio può essere registrato solo da una persona fisica o giuridica; l’intelligenza artificiale non ha personalità giuridica, non può essere autrice e non può vantare alcun diritto su ciò che produce. Questo principio è ben radicato sia nel Codice della Proprietà Industriale italiano (art. 19 c.p.i.), sia nel Regolamento UE 2017/1001 (art. 5), che regola i marchi dell’Unione Europea.
La questione è più delicata di quanto sembri perché un marchio deve essere nella disponibilità esclusiva del suo titolare: se l’output generato da IA non è effettivamente “tuo”, il titolo non è al sicuro. L’ufficio marchi non verifica d’ufficio la catena dei diritti, ma il marchio può essere impugnato o dichiarato nullo, ad esempio per mala fede o per conflitto con diritti anteriori, inclusi diritti d’autore.
La normativa non vieta la registrazione di un segno prodotto da un software e non richiede un apporto creativo umano. Ai fini della registrazione conta che il segno possieda capacità distintiva e sia nella legittima disponibilità del richiedente. L’intervento umano può essere utile per definire l’identità del brand e per eventuali profili di diritto d’autore, ma non è una condizione per registrare il marchio.
In ambito marchi non si parla di “autore” come nel diritto d’autore; resta però centrale l’attitudine a distinguere l’origine commerciale: il segno non deve essere meramente descrittivo o elogiativo, né confondibile con altri già registrati. Poiché molti generatori di IA producono contenuti simili tra loro o derivati da dataset preesistenti, il rischio di somiglianze è più elevato.
Un punto spesso ignorato è quello contrattuale: chi usa strumenti d’intelligenza artificiale per generare un logo deve leggere con attenzione le condizioni di licenza del servizio poiché alcune piattaforme consentono solo un uso personale o non commerciale; altre si riservano diritti sull’opera finale o impongono restrizioni all’uso esclusivo. Se non ottieni una cessione o licenza chiara dei diritti economici sull’immagine prodotta, il marchio potrà essere vulnerabile a opposizioni o domande di nullità, ad esempio per mala fede o per violazione di diritti anteriori.
Inoltre, nel caso in cui il contenuto dell’IA derivasse (anche indirettamente) da opere coperte da copyright o da marchi preesistenti, potresti trovarti in violazione di diritti altrui anche se inconsapevolmente.
Ad oggi non esiste una norma italiana o europea che affronti in modo specifico il caso dei marchi creati dall’intelligenza artificiale, il tema è però oggetto di attenzione crescente. Sul fronte del diritto d’autore, la giurisprudenza dell’Unione richiede una creazione intellettuale umana; questo orientamento, pur non incidendo sui requisiti di registrazione del marchio, può rilevare quando si vogliano rivendicare anche diritti d’autore sul logo o quando si valuti la legittima disponibilità del segno.
Chi intende registrare un segno prodotto (o co-prodotto) da un sistema IA deve adottare alcune precauzioni pratiche:
Per i marchi contano soprattutto capacità distintiva e assenza di conflitti; la centralità dell’autore umano riguarda soprattutto il diritto d’autore e può incidere su profili diversi dalla registrazione. L’IA è uno strumento prezioso ma la validità del marchio dipende da scelte legali consapevoli e dalla corretta gestione dei diritti: come spesso accade, è il modo in cui si usa lo strumento a fare la differenza.
|
Leggi le altre puntate della rubrica "ZOOM IP" |
Data
17/11/2025Categoria
notiziaScopri come tutelare il tuo marchio, brevetto o proprietà intellettuale con il nostro supporto personalizzato.
Compila il form per maggiori informazioni.
“ZOOM IP”: una rubrica d’approfondimento sulla Proprietà Intellettuale. Zoom n.5: posso registrare un marchio creato con l’intelligenzaLeggi tutto
Cuciture, suole e scritte incise diventano marchi. La Corte d'appello di Bruxelles prende posizione su un caso emblematico di design iconico e tutelaLeggi tutto
Abbiamo lasciato Milano (qui la prima parte dell’articolo) mentre accendeva le sue prime lampadine e ascoltava, stupita, la voce che viaggiava lungo iLeggi tutto